
La comunione dei beni
Il regime patrimoniale all’interno di un matrimonio è un aspetto fondamentale che regola l’acquisizione e la gestione dei beni coniugali. La disciplina di questo regime è contenuta negli articoli 159 e seguenti del codice civile italiano e influisce sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale predefinito è la comunione dei beni, come stabilito dall’articolo 159 del codice civile. Questo significa che i beni acquistati dai coniugi dopo il matrimonio, sia insieme che separatamente, sono considerati in comune e si presume che appartengano ad entrambi i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono optare per un regime diverso, come la separazione dei beni, se lo desiderano.
Anche per le coppie dello stesso sesso che hanno stipulato un’unione civile (conformemente alla Legge n. 76/2016), si applica automaticamente il regime ordinario, a meno che non abbiano espresso una diversa volontà, proprio come avviene per i matrimoni tra eterosessuali.
Per le coppie non sposate o conviventi, la scelta del regime patrimoniale può essere effettuata stipulando un contratto di convivenza. In caso di mancata scelta, ciascun convivente sarà proprietario esclusivo dei beni acquistati individualmente durante la convivenza, mentre i beni acquisiti in comune saranno soggetti alle regole della comunione ordinaria.
I beni in comunione
La comunione legale dei beni include una serie di tipologie di beni:
- Acquisti coniugali: Tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio, sia da entrambi i coniugi insieme che separatamente, sono inclusi nella comunione, ad eccezione dei beni personali.
- Aziende coniugali: Le aziende gestite da entrambi i coniugi, costituite dopo il matrimonio, fanno parte della comunione.
- Utili ed incrementi delle aziende personali: Se uno dei coniugi possedeva un’azienda prima del matrimonio ma entrambi i coniugi ne hanno gestito gli utili ed incrementi durante il matrimonio, questi sono considerati nella comunione.
Un aspetto particolare riguarda i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio. Questi beni rientrano nella comunione solo se sono presenti al momento dello scioglimento della stessa, ad esempio in caso di separazione. Questo tipo di comunione è noto come “comunione de residuo”.
Per quanto riguarda l’amministrazione dei beni della comunione legale, entrambi i coniugi hanno il diritto di gestire gli atti di ordinaria amministrazione separatamente. Tuttavia, per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione o per la stipula di contratti che coinvolgono diritti personali di godimento, entrambi i coniugi devono agire congiuntamente.
È importante notare che gli atti compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell’altro possono essere annullati se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. Nel caso di atti compiuti senza consenso su beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve ripristinare la comunione allo stato precedente o pagare all’altro coniuge il valore equivalente del bene coinvolto.
Lo scioglimento della comunione legale dei beni
La comunione legale dei beni si scioglie per varie cause elencate nell’articolo 191 del codice civile. Queste cause possono riguardare eventi della vita di uno dei coniugi, come la morte o la dichiarazione di assenza, o possono derivare dalla separazione personale o dal divorzio. Lo scioglimento comporta la divisione dei beni della comunione, con l’attivo e il passivo suddivisi in parti uguali tra i coniugi.

Avvocato Specializzato in Diritto di Famiglia – Iscritto all’ordine degli Avvocati di Napoli Nord